Statuto

Art. 1 – Costituzione e sede

E’ costituita l’Associazione denominata “ASSOCIAZIONE CULTURALE GUGLIELMO CACCIA “DETTO IL MONCALVO” E ORSOLA CACCIA ONLUS” organizzazione non lucrativa di utilità sociale, di seguito detta Associazione. L’organizzazione è costituita ai sensi e per gli effetti di cui agli 10 e segg. del D.Lgs. 460/97, che le consente di essere considerata ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale).

a. I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’organizzazione stessa;

b. E’ fatto obbligo l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”;

c. La durata dell’Associazione è illimitata;

d. L’Associazione ha sede in Moncalvo (AT), in piazza San Francesco 1, nei locali della casa Parrocchiale annessa alla Chiesa Parrocchiale di San Francesco.

 

Art. 2 – Carattere dell’Associazione

L’Associazione, senza fini di lucro e con l’azione diretta personale e gratuita dei propri associati, promuove la tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico, nonché culturale, costituito dalle opere del Caccia, della figlia Orsola e della sua scuola, raccogliendo e divulgando materiale di tipo cartaceo, fotografico e digitale. Tra i compiti dell’associazione figurano anche l’organizzazione di convegni dedicati al Caccia, alla figlia e alla sua scuola e di visite guidate alle opere del pittore e della figlia site presso le Chiese della Parrocchia di Moncalvo o altri luoghi di interesse. L’associazione rivolge altresì una particolare attenzione ai giovani studenti che nel loro percorso di studi approfondiscono le tematiche relative al Caccia, alla figlia Orsola e alla sua scuola dal punto di vista storico, artistico, culturale o socio-economico. L’associazione:

  • Non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
  • Impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
  • In caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell’associazione, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 3 – Scopi e finalità

L’Associazione persegue i seguenti scopi e finalità:

a. Valorizzare e tutelare le opere del pittore Guglielmo Caccia, della figlia Orsola e della sua scuola presenti nella Chiesa Parrocchiale di San Francesco, e nelle Chiese di Sant’Antonio Abate e di nostra Signora delle Grazie in Moncalvo;

b. Sostenere ed incentivare gli studi e le ricerche di storia dell’arte sul territorio mediante l’erogazione di borse di studio;

c. Risvegliare sul territorio di Moncalvo e nei Comuni limitrofi la conoscenza del pittore Guglielmo Caccia detto “Il Moncalvo”, della figlia Orsola della sua scuola e delle sue opere;

d. Collaborare con educatori ed insegnanti per trasmettere l’amore per l’estetica ed allargare gli orizzonti didattici in campo culturale ed artistico;

e. Dare risalto e fare conoscere la città di Moncalvo nel più ampio contesto della Regione Piemonte al fine di contribuirne allo sviluppo socio-economico;

 

Art. 4 – Attività istituzionali

Per raggiungere gli scopi di cui all’art. 3, l’Associazione può svolgere le seguenti attività:

a. Istituire convegni, corsi, lezioni, mostre, concorsi (di fotografia, pittura, poesia ed arti in genere) conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni, lezioni–concerto, spettacoli in genere e altre forme di comunicazione inerenti la figura del Moncalvo;

b. Illustrare, presso le scuole elementari e medie del territorio, le opere del Caccia e della figlia Orsola e proporre percorsi didattici per avvicinare gli studenti alle opere d’arte, rivelandone contenuti narrativi e codici di lettura mediante schede e supporti che consentano di apprezzare, approfondire e memorizzare;

c. Avviare relazioni e cooperare con istituzioni, enti, gruppi, associazioni, scuole e persone fisiche, presenti dove sono conservate le opere del Moncalvo, al fine di organizzare visite guidate e scambi culturali;

d. Acquisire, conservare e raccogliere materiale significativo (libri, pubblicazioni, tesi di laurea, ricerche, ecc.) relativo alla figura ed alle opere del pittore Guglielmo Caccia, della figlia Orsola e della sua scuola;

e. Creare appositi strumenti e canali informatici e telematici come ad esempio: siti Web gestiti dall’Associazione medesima, mailing list e/o news server al fine di: coordinare l’attività; sviluppare un rapporto più stretto con gli associati; sensibilizzare ed informare i cittadini;

f. Promuovere le ricerche e gli studi sul Caccia, la figlia Orsola e la sua scuola anche mediante l’erogazione di borse di studio in favore di opere di ricerca e tesi ritenute meritevoli;

g. Ogni altra iniziativa ritenuta utile per raggiungere gli scopi statutari.

Inoltre l’Associazione, mediante specifiche deliberazioni, può:

  • Effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
  • Esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio funzionamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi): in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
  • Svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali;
  • Possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni sia mobili che immobili,
  • Fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

Al fine di svolgere le proprie attività l’associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri associati. L’Associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Art. 5 – Soci dell’Associazione

Possono essere soci dell’Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell’Associazione. Il numero degli associati è illimitato. L’elenco dei soci dell’associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Sono associati dell’Associazione :

  • Coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione e il presente statuto (soci fondatori);
  • Quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo, che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dal consiglio direttivo dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo (soci ordinari);
  • Coloro che, oltre la quota ordinaria, forniscono un sostegno economico alle attività dell’Associazione (soci sostenitori);
  • Persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’Associazione per particolari meriti conseguiti (soci onorari); questi sono nominati – previa accettazione – in via permanente dal Consiglio direttivo.

La richiesta di ammissione delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un solo delegato che le rappresenti in seno all’Associazione stessa.

Ciascun socio maggiore d’età ha diritto all’elettorato attivo e passivo, senza regime preferenziale per categorie di associati, per l’approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri, compresi i quelli di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto; in particolare i soci hanno diritto di accesso a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione.

1) Criteri di ammissione dei soci:

a. Nella domanda di ammissione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione;

b. L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi associati nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l’iscrizione del registro dei soci dell’Associazione.

2) Criteri di esclusione dei soci:

a. Per dimissioni volontarie comunicate per iscritto al Consiglio direttivo;

b. Per mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in corso;

c. Per comportamento contrastante con gli scopi statuari (su delibera del Consiglio direttivo);

d. Per persistente violazione degli obblighi statuari (su delibera del Consiglio direttivo);

e. Per decesso.

L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

Gli associati possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’Associazione. Il contributo a carico degli associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è annuale, non è trasferibile o trasmissibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, e deve essere versata entro 30 giorni prima dell’assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio consuntivo dell’esercizio di riferimento. I soci fondatori e i soci onorari sono per statuto esentati dal pagamento della quota associativa annua, che dovrà invece essere corrisposta dai soci ordinari e dai soci sostenitori.

1) Gli associati hanno il diritto di:

a. Partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento del contributo, e di votare;

b. Conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;

c. Partecipare alle attività promosse dall’Associazione;

d. Dare le dimissioni in qualsiasi momento;

e. Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi secondo le modalità indicate nel presente statuto;

Gli associati svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

2) Gli associati sono obbligati a:

a. Osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

b. Versare la quota associativa annuale, o altri contributi, entro il termine e per l’importo stabiliti dal Consiglio Direttivo;

c. Svolgere le attività preventivamente concordate;

d. Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.

 

Art. 7 – Organi sociali dell’Associazione

Sono organi dell’ Associazione:

  •  L’Assemblea dei soci;
  • Il Presidente (o il Vice Presidente in caso di assenza);
  • Il Consiglio direttivo.

 

Art. 8 – Assemblea degli associati

L’Assemblea dei soci é il massimo organo dell’Associazione, di cui regola l’attività. E’ composta da tutti i soci ed è retta dal principio del voto singolo, ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta ma nessun associato può rappresentare più di due soci.

L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio entro il mese di marzo e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’Associazione.

L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o di un terzo degli associati: in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

La convocazione va diramata mediante affissione di apposita comunicazione presso la sede sociale o per iscritto a ciascun socio con 15 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione la quale deve avere luogo almeno il giorno successivo rispetto alla prima; l’avviso è pubblicato anche all’albo della sede sociale. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale sul registro delle assemblee degli associati tenuto a cura del Segretario/Tesoriere che lo sottoscrive unitamente al Presidente; il relativo verbale va affisso all‘albo delle sede.

Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli associati anche assenti o dissenzienti.

1) L’Assemblea ordinaria viene convocata per:

a. Approvare il programma e il bilancio di previsione per l’anno successivo;

b. Approvare la relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell’anno precedente;

c. Esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;

d. Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo di nomina assembleare secondo quanto definito dal presente statuto;

e. Approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;

f. Ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati presenti o rappresentati. In seconda convocazione è regolarmente costituita indipendentemente dal numero degli associati. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

2) L’Assemblea straordinaria viene convocata per:

a. Approvare eventuali modifiche allo statuto con la presenza, in proprio o per delega, di 3/4 (tre quarti) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

b. Sciogliere e liquidare l’associazione devolvendo il patrimonio col voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci aderenti.

 

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di TRE ad un massimo di CINQUE componenti così determinati:

  •  Parroco, PROTEMPORE, di Moncalvo: risulta essere di diritto membro del consiglio direttivo;
  • Il Parroco ha la facoltà di nominare DUE membri, i restanti membri (da DUE a QUATTRO) saranno nominati dall’assemblea.

Il Consiglio direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge a maggioranza assoluta dei voti tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario/Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l’anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Non sono previste deleghe in seno al Consiglio Direttivo. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo

1) Al Consiglio Direttivo compete:

a. Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

b. Fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;

c. Sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all’anno interessato;

d. Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;

e. Eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;

f. Nominare il Segretario/Tesoriere;

g. Accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;

h. Deliberare in merito all’esclusione di associati;

i. Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

j. Fissare l’ammontare del contributo per l’esercizio annuale o altri contributi a carico degli associati, quale forma di partecipazione alla vita dell’Associazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o ad un Comitato Esecutivo l’ordinaria amministrazione. Le riunioni dell’eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell’apposito registro.

 

Art. 10 – Il Presidente

Il Presidente dell’associazione e del Consiglio Direttivo è nominato dal consiglio direttivo stesso:

Al Presidente compete:

a. La firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

b. Eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatoria quietanza;

c. Nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

d. Convocare e presiedere le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Comitato Esecutivo;

e. In caso di necessità e di urgenza assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

 

Art. 11 – Segretario/Tesoriere

Al Segretario/Tesoriere compete:

a. La riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’Associazione ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’Associazione;

b. La tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo;

c. L’aggiornamento del registro con l’elenco dei soci cura;

d. La redazione dei verbali e la tenuta di tutti i registri.

 

Art. 12 – Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell’interesse dell’Associazione e documentate. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio avvengono nella seguente modalità: se il membro del Consiglio direttivo da sostituirsi era stato nominato dal Parroco di Moncalvo e Presidente dell’associazione, il nuovo membro sarà da quest’ultimo designato a sua insindacabile discrezione, se il membro del consiglio direttivo da sostituirsi era stato nominato dall’assemblea, sarà compito di quest’ultima eleggerne il sostituto a maggioranza dei presenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

 

Art. 13 – Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

a. Beni mobili ed immobili pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell’Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto;

b. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio in attesa di essere reinvestiti nell’attività istituzionale, di norma, nel successivo esercizio finanziario; E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

c. Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati all’incremento del patrimonio;

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

a. Contributi degli associati per le spese dell’Associazione;

b. Contributi di privati;

c. Contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;

d. Donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall’incremento del patrimonio;

e. Rimborsi derivanti da convenzioni;

f. Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo

g. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

h. Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;

i. Ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

 

Art. 14 – Bilancio

Ogni anno al termine di ogni esercizio devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo nonché la relazione di attività da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile. Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i 15 (quindici) giorni precedenti l’adunanza per poter essere consultati da ogni associato. Il rendiconto approvato dall’assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno facoltà di consultarlo e di ottenerne copie. Nel caso di particolari esigenze l’Assemblea ordinaria per l’approvazione dei rendiconti può essere convocata entro il termine ultimo del 30 giugno. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. L’anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, nel rispetto del D.Lgs. 460/97, 10, comma 6, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

 

Art. 15 – Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’assemblea su delibera da pare del Consiglio Direttivo. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

Art. 16 – Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’Associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, dall’Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione. E’ fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell’Associazione ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 17 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile e al D.Lgs. 460/97 e alle loro eventuali variazioni.

 

Art.18 – Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell’albo avvisi esposto nella sede sociale e gli associati possono richiederne copia personale.

 

Art.19 – Spese

Per il presente atto l’Associazione richiede l’esenzione dall’imposta di bollo ed, in generale, il trattamento tributario previsto dal D.Lgs. 460/97.

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